WHISTLEBLOWING
L’espressione “whistleblowing”
indica la segnalazione di illeciti o
irregolarità che un individuo, il cd.
“whistleblower” o “segnalante”,
riscontra in un’azienda o in un ente
pubblico nello svolgimento della sua
attività lavorativa o comunque in
ragione di rapporti professionali.
Con il d.lgs. n. 24 del 10 marzo
2023 il Governo ha recepito la
Direttiva UE 2019/1937 in materia di
protezione delle persone che segnalano
violazioni del diritto dell’Unione
Europea e delle disposizioni normative
nazionali.
Il d.lgs. 24 febbraio
1998, n. 58 e succ. mod. prevede per gli
intermediari finanziari l’adozione di
specifiche procedure per la segnalazione
al proprio interno di atti o fatti che
possano costituire violazioni delle
norme disciplinanti l’attività svolta
nonché del Regolamento (UE) 596/2014.
Al fine di conformarsi agli obblighi
previsti dal d.lgs. n. 24/2023 e dal
d.lgs. n. 58/1998, Wisequity SGR S.p.a.
si è dotata di una propria “Procedura
Whistleblowing”.
In tal modo,
grazie all’ausilio e alla collaborazione
pronta e responsabile di tutti i
dipendenti, collaboratori e soggetti
terzi con i quali ha specifici rapporti,
la Società è messa nelle condizioni di
poter individuare comportamenti non
conformi alla normativa e a adottare
prontamente i dovuti correttivi.
Chi può effettuare una segnalazione?
- i lavoratori dipendenti;
- i lavoratori autonomi;
- i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società.
Cosa può segnalare?
- violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo (tra queste rientrano, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: violazioni della normativa antiriciclaggio, violazioni delle norme disciplinanti l’attività svolta in qualità di intermediario finanziari nonché del Regolamento UE 696/2014 sugli abusi di mercato);
- condotte che potrebbero integrare la commissione di uno o più reati rilevanti ex d.lgs. 231/01 o costituire una violazione del Modello 231.
Sono invece ESCLUSE le segnalazioni:
- legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante;
- di violazioni se già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali o da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’UE;
- di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale.
Modalità di Segnalazione
La segnalazione può essere effettuata, anche in forma anonima, attraverso i seguenti canali interni istituiti da Wisequity SGR S.p.a:
- Tramite la piattaforma “MIT Whistle” raggiungibile al link www.soffiate.com che garantisce la destinazione della segnalazione al solo Responsabile delle Segnalazioni.
- Tramite plico chiuso
indirizzato al Responsabile delle
Segnalazioni, contenente due
buste chiuse distinte:
- una contenente la segnalazione;
- l’altra contenente le
generalità del segnalante, salvo il
caso di segnalazione anonima.
Il plico deve essere recapitato alla sede operativa di Wisequity SGR S.p.a in Foro Buonaparte 76, 20121 Milano, con la dicitura “All’attenzione del Responsabile delle Segnalazioni di Wisequity SGR S.p.a”.
- Tramite un incontro diretto con il Responsabile del Segnalazioni, su richiesta del Segnalante.
La gestione delle segnalazioni tramite canale interno
Le segnalazioni sono ricevute dal Responsabile delle Segnalazioni, il quale rilascia avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla ricezione.
Nel corso dell’istruttoria, il Responsabile delle Segnalazioni mantiene le interlocuzioni con il segnalante, al quale possono essere chieste integrazioni e chiarimenti. Qualora sia ritenuto utile per gli approfondimenti, può acquisire informazioni dalle persone coinvolte nella Segnalazione, le quali hanno anche facoltà di chiedere di essere sentite o di produrre osservazioni scritte.
Il procedimento si conclude entro 90 giorni dalla data dell’avviso di ricevimento.
Le segnalazioni tramite canale esterno
Nei casi in cui la persona segnalante abbia previamente effettuato una segnalazione interna e non sia stato dato riscontro nei termini dovuti, oppure abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse ovvero che la stessa possa determinare ritorsioni, è possibile trasmettere una segnalazione ad ANAC tramite la Piattaforma informatica dedicata presente sul sito di ANAC all’indirizzo: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing.
Per il caso di violazioni della normativa antiriciclaggio, della normativa disciplinante l’attività svolta in qualità di intermediario finanziario nonché del Regolamento (UE) 596/2014, il segnalante può trasmettere la segnalazione direttamente anche a Banca d’Italia all’indirizzo https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/whistleblowing/index.html" o a Consob all’indirizzo http://www.consob.it/web/area-pubblica/whistleblowing.
Restano in ogni caso ferme le tutele del Segnalante in buona fede per eventuali atti ritorsivi, persecutori o pregiudizievoli.
Riservatezza e garanzie per il segnalante
La normativa persegue l’obiettivo di dare risposta alle esigenze di fissare uno standard europeo minimo di tutela giuridica per i cd. “whistleblowers”.
La riservatezza dell’identità
non solo della persona segnalante, ma
anche della persona coinvolta e della
persona comunque menzionata nella
segnalazione è sempre garantita, anche
grazie all’architettura della
piattaforma web dedicata che ricorre a
tecniche di crittografia aggiornate.
In caso di segnalazione anonima non è
possibile risalire all’identità del
segnalante.
Al fine di perseguire l’obiettivo di rafforzare la protezione giuridica del whistleblower, la normativa vieta qualsiasi atto ritorsivo nei confronti del segnalante in buona fede (quali licenziamento, sospensione o misure equivalenti) ferma restando la responsabilità in caso di segnalazioni calunniose o in mala fede.
Il segnalante, che ritiene di aver subito una ritorsione a causa della presentazione di una segnalazione, può rivolgersi per le debite tutele all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) tramite la sezione dedicata.